CMSR indiano (gestione dei prodotti chimici e regole di sicurezza)
Sommario
Bozza delle norme (gestione e sicurezza) sui prodotti chimici, 20xx
In esercizio dei poteri conferiti dalle Sezioni 3, 6 e 25 dell'Ambient (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), e in sostituzione della Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 and the Chemical Accidents (Emergency Planning, Preparedness and Response), 1996, ad eccezione delle cose fatte o omesse prima di tale sostituzione, il governo centrale con la presente stabilisce le seguenti regole relative alla gestione e alla sicurezza dei prodotti chimici, vale a dire:
1. Breve titolo e inizio
(1) Queste regole possono essere chiamate Regole (gestione e sicurezza) sui prodotti chimici, 20xx.
(2) Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Capitolo I. Definizioni, obiettivi e campo di applicazione
2. Definizioni
(1) In queste Regole, a meno che il contesto non richieda diversamente
(a) "legge" indica la legge sull'ambiente (protezione), 1986 (29 del 1986), come modificata di volta in volta;
b) "articolo": qualsiasi oggetto la cui funzione è determinata dalla sua forma, superficie o disegno in misura maggiore della sua composizione chimica;
(c) "Rappresentante autorizzato" indica una persona fisica o giuridica in India autorizzata da un Fabbricante straniero ai sensi della Regola 6 (2);
(d) "Incidente chimico" indica un incidente che coinvolge un evento improvviso o non intenzionale durante la manipolazione di qualsiasi sostanza chimica pericolosa, con conseguente esposizione (continua, intermittente o ripetuta) alla sostanza chimica pericolosa causando morte o lesioni a qualsiasi persona o danni a qualsiasi proprietà, ma non include un incidente dovuto solo alla guerra o alla radioattività; (e) "Persona competente" indica una persona riconosciuta dal Responsabile del trattamento come persona competente, o una persona che possiede un certificato di idoneità per il lavoro rispetto alla quale è richiesta la competenza da un'istituzione riconosciuta dal Responsabile del trattamento in questo per conto;
(f) "Autorità interessata" indica un'autorità specificata nella colonna 2 dell'Allegato III;
(g) "Divisione" indica la Divisione di regolamentazione dei prodotti chimici dell'Organizzazione per la sicurezza del petrolio e degli esplosivi, le cui funzioni sono definite alla regola 5;
(h) "Utente a valle" indica qualsiasi persona fisica o giuridica in India, diversa da un produttore o da un importatore, che utilizza una sostanza nel corso delle sue attività industriali o professionali;
Nota esplicativa: l'utente a valle non include il consumatore finale.
(i) "Attività industriale esistente" indica un'attività industriale che non è una nuova attività industriale;
(j) "Sostanza esistente" indica una sostanza o un intermedio che è già stato prodotto, importato, fornito o utilizzato in India o è già stato collocato nel territorio indiano prima della scadenza del periodo di notifica iniziale;
(k) "Scenario di esposizione" indica l'insieme di condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione del rischio, che descrivono il modo in cui una sostanza viene prodotta o utilizzata durante il suo ciclo di vita e come il produttore o l'importatore controlla o raccomanda agli utenti a valle di controllare , esposizioni all'uomo e all'ambiente. Questi scenari di esposizione possono coprire un processo o un utilizzo specifico o più processi o usi, a seconda dei casi;
(l) "Sostanze chimiche pericolose" significa
io. Qualsiasi Sostanza che soddisfi uno dei criteri stabiliti nella Parte I dell'Allegato X o qualsiasi Sostanza elencata nella Parte II dell'Allegato X;
ii. Qualsiasi sostanza elencata nella colonna 2 dell'Allegato XI;
iii. Qualsiasi sostanza elencata nella colonna 2 dell'Allegato XII;
(m) "Intermedio" indica una sostanza prodotta, consumata o utilizzata per processi chimici al fine di essere trasformata in un'altra sostanza;
(n) "Importazione" con le sue variazioni grammaticali ed espressioni affini, significa portare una Sostanza in India da un luogo al di fuori dell'India;
(o) "Importatore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica che importa una sostanza;
(p) "Attività industriale" significa:
io. un'operazione o un processo eseguito in un'installazione industriale di cui all'allegato XIII che coinvolge o può comportare una o più sostanze chimiche pericolose e include lo stoccaggio in loco o il trasporto in loco, che è associato a tale operazione o processo, a seconda dei casi essere; o
ii. stoccaggio isolato; o
iii. tubatura;
(q) "Industrial Pocket" indica una zona industriale notificata da un governo statale o dalla "Industrial Development Corporation" di un governo statale;
(r) "Periodo di notifica iniziale" indica il periodo prescritto dalla Regola 8 (1);
(s) "Stoccaggio isolato" indica lo stoccaggio di una sostanza chimica pericolosa, diverso dallo stoccaggio associato a un'installazione sullo stesso sito specificato nella Tabella XIII dove tale stoccaggio, compreso lo stoccaggio in un magazzino, coinvolge almeno le quantità di tale sostanza chimica indicate nella colonna 3 dell'Allegato XI;
(t) "Incidente chimico grave" indica un incidente chimico che comporta la morte all'interno o all'esterno di un'installazione, dieci o più lesioni all'interno e / o una o più ferite all'esterno, rilascio di sostanze chimiche tossiche, esplosione, fuoriuscita di incendio di sostanze chimiche pericolose con conseguente emergenze in loco o fuori sede o danni alle apparecchiature che comportano l'interruzione del processo o effetti negativi sull'ambiente;
(u) "Installazioni a rischio di incidenti rilevanti" indica i siti in cui un'attività industriale (inclusa la manipolazione e lo stoccaggio isolato e il trasporto tramite trasportatore o oleodotto) coinvolge sostanze chimiche pericolose in quantità pari o superiori alla soglia specificata nella colonna 3 degli elenchi XI e XII vengono eseguiti rispettivamente;
(v) "Fabbricazione" indica la produzione o l'estrazione di una Sostanza;
(w) "Fabbricante" indica qualsiasi persona fisica o giuridica che produce una sostanza;
(x) "Miscela" indica una miscela o una soluzione composta da due o più Sostanze;
(y) "Nuova attività industriale" indica un'attività industriale che inizia dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento;
(z) "Nuova sostanza" indica tutte le sostanze e gli intermedi che vengono collocati nel territorio indiano dopo la scadenza del periodo di notifica iniziale e pertanto non sono sostanze esistenti;
a bis) "notifica" con le sue variazioni grammaticali ed espressioni affini, indica una notifica effettuata ai sensi della regola 8;
(bb) "Notificatore" indica qualsiasi persona che ha l'obbligo di notifica ai sensi della regola 8;
(cc) "emergenza fuori sito": un'emergenza che si verifica in un impianto a rischio di incidente rilevante in cui l'impatto di tale emergenza si estende oltre i locali di tale installazione;
(dd) "Emergenza in loco" indica un'emergenza che si verifica in un'installazione a rischio di incidente rilevante in cui gli effetti sono limitati ai locali che coinvolgono solo le persone che lavorano all'interno dell'impianto, e affrontare tali eventualità è responsabilità dell'occupante ed è obbligatorio;
(ee) "Imballaggio" indica uno o più recipienti e qualsiasi altro componente o materiale necessario affinché i recipienti svolgano il contenimento e altre funzioni di sicurezza rispetto alle Sostanze;
(ff) "Conduttura" indica un tubo (insieme a qualsiasi apparato e lavori ad esso associati) o sistema di tubi (insieme a qualsiasi apparato e lavoro ad esso associato) per il convogliamento di un prodotto chimico pericoloso diverso da un gas infiammabile come indicato nella colonna 2 della Parte II dell'Allegato XII, dove il gasdotto include anche gasdotti interstatali;
(gg) "Posizionamento nel territorio indiano" con le sue variazioni grammaticali ed espressioni affini, significa fornire o rendere disponibile una Sostanza o un Intermedio, in cambio di pagamento o gratuitamente, a una terza parte nel territorio dell'India, e include Produzione, imballaggio, vendita, offerta in vendita o altrimenti distribuzione di Sostanze o Intermedi. L'importazione sarà considerata come collocata nel territorio indiano;
(hh) "Sostanza prioritaria" significa
i. qualsiasi sostanza che rientri in una delle seguenti classificazioni di pericolo dell'ottava revisione del Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (GHS Rev.8):
un. Cancerogenicità e / o mutagenicità sulle cellule germinali e / o tossicità riproduttiva e classificati come categoria 1 o 2, o
b. Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta o esposizione singola) Categoria 1 o 2; o
ii. qualsiasi sostanza che soddisfi i criteri di Persistente, Bioaccumulabile e Tossico o molto Persistente o molto Bioaccumulabile, come stabilito nella Tabella I di queste Regole; o iii. qualsiasi sostanza elencata nell'Allegato II;
(ii) "Registrante" indica un Notificatore con l'obbligo di registrare una sostanza;
(jj) "registrazione" con le sue variazioni grammaticali ed espressioni affini, indica una registrazione effettuata ai sensi della regola 10;
(kk) "Restrizione" indica un divieto o condizioni relative alla produzione, all'uso o al posizionamento nel territorio indiano di una sostanza;
(ll) "comitato di valutazione dei rischi" indica il comitato costituito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4;
(mm) "Stessa sostanza" significa tutte le sostanze contenenti lo stesso costituente principale a una concentrazione superiore all'80% (p / p) e non contenenti nessun altro costituente elencato nella Tabella II a una concentrazione del 10% (p / p) o più . Le sostanze contenenti più di un costituente principale con concentrazioni comprese tra il 10% (p / p) e l'80% (p / p) possono essere considerate come la stessa sostanza se hanno la stessa composizione. Per le sostanze di composizione sconosciuta o variabile, i prodotti di reazioni complesse o i materiali biologici (UVCB) l'uguaglianza sarà decisa dalla Divisione sulla base delle informazioni fornite in 4a, 4b e 4c dell'Allegato V.
(nn) "Programma" indica un Programma allegato al presente Regolamento;
(oo) "Ricerca e sviluppo scientifico" indica qualsiasi sperimentazione scientifica, analisi o ricerca chimica su, che coinvolge o utilizza una Sostanza, effettuata in condizioni controllate senza potenziale esposizione verso i lavoratori e l'ambiente, a condizione che il volume della Sostanza utilizzata sia inferiore di 100 chilogrammi all'anno;
(pp) "Comitato Scientifico" significa il comitato costituito ai sensi della Regola 4 (3);
(qq) "Sito" indica qualsiasi luogo in cui vengono prodotte, trattate, immagazzinate, manipolate, utilizzate o smaltite sostanze chimiche pericolose e comprende l'intera area sotto il controllo di un occupante e include un molo, un molo o una struttura simile, galleggiante o non;
(rr) "Comitato Direttivo" indica il comitato costituito ai sensi della Regola 4 (1) e con la composizione stabilita nella Regola 4 (2);
(ss) "Sostanza" indica un elemento chimico e i suoi composti nel loro stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi processo di fabbricazione, compreso qualsiasi additivo necessario per preservarne la stabilità e qualsiasi impurità derivante dal processo utilizzato, ma escluso qualsiasi solvente che può essere separato senza influenzare la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. La sostanza deve includere sostanze in articoli e miscele. A condizione che, ai fini del Capitolo III di queste Regole, quanto segue non deve essere incluso nella definizione di Sostanza:
(i) sostanze radioattive;
(ii) Sostanze sotto controllo doganale, non immesse nel territorio indiano;
(iii) Sostanze immagazzinate in zone franche doganali con l'obiettivo di riesportare;
(iv) Rifiuti, come definiti nelle Regole sulla gestione dei rifiuti pericolosi 2016;
(v) sostanze utilizzate a fini di difesa;
(vi) Sostanze utilizzate come alimenti o mangimi per esseri umani o animali, compresa l'alimentazione umana o animale;
(vii) Sostanze stabilite nella Tabella IV.
Nota esplicativa: quando una sostanza utilizzata per uno scopo specifico è esentata, solo le quantità di sostanze utilizzate per tale scopo sono esentate dall'applicazione di queste regole. Qualsiasi produttore, importatore o utilizzatore a valle che utilizzi quantità della stessa sostanza per qualsiasi altro scopo non sarà esentato dall'applicazione di queste regole.
(tt) "Fascicolo tecnico": un documento che fornisce le informazioni dettagliate nell'Allegato VII e da presentare ai sensi della Regola 10 (1);
(uu) "Uso" indica qualsiasi lavorazione, formulazione, consumo, conservazione, conservazione, trattamento, riempimento in contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, produzione di Sostanza, Intermedio, Miscela e Articolo o qualsiasi altro utilizzo.
(2) Tutto ciò che non è definito nel presente documento avrà il significato assegnatogli ai sensi della Legge.
3. Obiettivi e campo di applicazione
(1) Queste regole prevedono notifiche, registrazioni e limitazioni o divieti, nonché requisiti di etichettatura e imballaggio relativi all'uso di sostanze, sostanze in miscele, sostanze in articoli e prodotti intermedi collocati o destinati a essere collocati nel territorio indiano.
(2) Queste regole prevedono anche procedure di sicurezza per la produzione, la manipolazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose e la preparazione e la gestione degli incidenti chimici relativi a sostanze chimiche pericolose, come identificato in queste regole. L'obiettivo di queste Regole è garantire un elevato livello di protezione per la salute umana e l'ambiente.
(3) Queste regole si applicano a tutte le sostanze, sostanze in miscele e intermedi che sono fabbricate, importate, collocate o destinate a essere collocate nel territorio indiano.
(4) Queste Regole non si applicano alle Sostanze negli Articoli, salvo quanto diversamente stabilito nella Regola 10 e nella Regola 12 qui di seguito.
Capitolo II. Autorità chimica nazionale
4. Struttura, compiti e poteri dell'Autorità Chimica Nazionale
(1) L'Autorità nazionale delle sostanze chimiche, composta dal Comitato direttivo, dal Comitato scientifico, dal Comitato per la valutazione dei rischi e dalla Divisione di regolamentazione dei prodotti chimici, è istituita in conformità con il presente Regolamento ai fini dell'attuazione del presente Regolamento.
(2) Il Comitato Direttivo sovrintende alle questioni tecniche e amministrative derivanti dal presente Regolamento e svolge le funzioni che gli possono essere assegnate ai sensi del presente Regolamento, tra cui:
(a) Supervisionare le attività della Divisione;
(b) approvare un budget annuale per il funzionamento della Divisione, preparare la procedura interna per le sue operazioni quotidiane e sovrintendere alle operazioni quotidiane della Divisione; e
(c) Preparare e pubblicare un rapporto annuale sulle attività della Divisione.
(3) Il comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni 90 giorni e si compone di:
(A) | Segretario, Dipartimento di prodotti chimici e petrolchimici | Ex officio Presidente |
(B) | Membro Segretario, National Disaster Management Autorità | Membro d'ufficio |
(C) | Segretario congiunto (prodotti chimici), dipartimento di prodotti chimici e petrolchimici | Membro d'ufficio |
(D) | Segretario Congiunto (Esplosivi), Dipartimento per la promozione di Industria e commercio interno | Membro d'ufficio |
(E) | Segretario congiunto (Divisione HSM), Ministero del Ambiente, foreste e cambiamenti climatici | Membro d'ufficio |
(F) | Segretario Congiunto (Protezione delle piante), Dipartimento di Agricoltura, cooperazione e benessere degli agricoltori | Membro d'ufficio |
(G) | Segretario Congiunto (Divisione FSSAI), Ministero della Salute e Benessere familiare | Membro d'ufficio |
(H) | Segretario comune (Divisione Politica commerciale), Dipartimento di Commercio | Membro d'ufficio |
(I) | Segretario congiunto, Dipartimento di prodotti farmaceutici | Membro d'ufficio |
(J) | Segretario congiunto, autorità nazionale per i prodotti chimici Convenzione sulle armi | Membro d'ufficio |
(K) | Controller di droga generale dell'India | Membro d'ufficio |
(L) | Presidente, Comitato centrale per il controllo dell'inquinamento | Membro d'ufficio |
(M) | Presidente, comitato di registrazione ai sensi della legge sugli insetticidi, 1968 | Membro d'ufficio |
(N) | CEO, Autorità per la sicurezza alimentare e gli standard dell'India | Membro d'ufficio |
(O) | Segretario principale / Segretario delle industrie, da ogni Stato dell'India. | Membro d'ufficio |
(P) | Persone con esperienza nella gestione dei prodotti chimici, cooptate ogni volta che si presenta la necessità speciale | Utenti |
(Q) | Chief Controller of Chemicals, regolamentazione chimica Divisione, Autorità Chimica Nazionale | Segretario dei membri |
(4) Il comitato scientifico è composto dai seguenti membri e svolge le funzioni stabilite nel presente regolamento:
(a) un presidente, in qualità di capo controllore congiunto dei prodotti chimici (unità chimica);
(b) un esperto in chimica o regolamenti chimici;
(c) un esperto di tossicologia;
(d) un esperto di imballaggi ed etichettatura, dell'Indian Institute of Packaging, Ministry of Commerce and Industry;
(e) un esperto ambientale;
(f) due esperti in analisi socioeconomica, compresi ad esempio esperti con formazione in economia ecologica, scienze economiche, scienze sociali, ecc .;
(g) Un esperto ciascuno in chimica analitica, studi sull'impatto ambientale, imballaggi ed etichettatura da associazioni di settore con esperienza equivalente e
(h) Qualsiasi membro senior del personale dell'Unità di Chimica nominato dal Capo come Segretario dei Membri;
(5) Il comitato di valutazione dei rischi è composto dai seguenti membri e svolge le funzioni stabilite nel presente regolamento:
(a) un presidente, in qualità di capo controllore congiunto dei prodotti chimici (unità di tossicologia);
(b) un esperto in chimica o regolamenti chimici;
(c) un esperto di tossicologia medica;
(d) un esperto di tossicologia veterinaria;
(e) un esperto di fitotossicologia;
f) un esperto di tossicologia marina;
(g) un esperto ambientale;
(h) Un esperto in studi sull'impatto ambientale, tossicologia medica, tossicologia veterinaria e tossicologia ambientale nominati associazioni industriali con esperienza equivalente; e
(i) qualsiasi membro senior del personale dell'unità di tossicologia nominato dal capo come segretario dei membri;
(6) Tutti i membri esperti del comitato scientifico e del comitato di valutazione dei rischi devono essere membri a tempo parziale e sono nominati dal comitato direttivo. I membri esperti devono avere un minimo di 20 anni di esperienza come scienziati nelle aree pertinenti in qualsiasi istituto dell'Indian Council of Medical Research (ICMR), Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) o in qualsiasi laboratorio certificato GLP. Professori in servizio o in pensione / asst. Possono essere nominati anche professori con esperienza minima di 20 anni nelle aree pertinenti in qualsiasi Università Centrale o Istituto di fama nazionale. Tutti i membri esperti devono avere un'età inferiore a 65 anni alla data della nomina e, a meno che i loro seggi non diventino vacanti prima per dimissioni, morte o altro, resteranno in carica per 3 anni dalla data della loro nomina e potranno essere rieleggibili. nomina a una delle commissioni una sola volta.
(7) Nessuna persona può fungere contemporaneamente da membro del comitato scientifico e del comitato di valutazione dei rischi.
(8) Tutti i membri esperti part-time saranno pagati le tasse di seduta come da Tabella XIX e l'indennità di viaggio dal loro luogo di residenza alla stessa tariffa applicabile a un Direttore nel governo dell'India.
(1) La Divisione Regolamentazione Chimica assolverà i compiti di segretariato dell'Autorità Chimica Nazionale e svolgerà tutte le funzioni richieste dalle presenti Regole. Il Chief Controller of Chemicals, i Joint Chief Controllers of Chemicals e i Deputy Chief Controllers of Chemicals saranno rispettivamente del grado di segretario congiunto, direttore e sottosegretario del governo indiano e saranno nominati dal governo centrale su base delegata dagli ufficiali di grado equivalente o inferiore in quadri tecnici esistenti del governo o organi statutari / autonomi, creati allo scopo di occuparsi di sostanze chimiche e questioni correlate. Tutti questi funzionari percepiranno lo stesso stipendio delle organizzazioni dei loro genitori e percepiranno anche un'indennità di delegazione del 25% della paga base.
(2) Il capo controllore dei prodotti chimici, essendo il capo della divisione di regolamentazione dei prodotti chimici dell'autorità nazionale delle sostanze chimiche, deve:
(a) Gestire e coordinare il funzionamento quotidiano della Divisione, compresi i compiti amministrativi;
(b) Coordinamento tra il Comitato Scientifico, il Comitato di Valutazione dei Rischi e le Unità della Divisione; e
(c) Preparare una dichiarazione delle entrate e delle spese, nonché eseguire il bilancio annuale.
(3) Ciascuna delle seguenti Unità della Divisione sarà guidata da un comune controllore capo dei prodotti chimici, assistito da tre (3) vice controllori capo dei prodotti chimici:
(a) unità di chimica;
(b) Unità di tossicologia;
(c) unità sicurezza chimica e incidenti;
(d) unità di imballaggio ed etichettatura;
(e) Unità tecno-giuridica;
f) unità sostanza prioritaria;
(g) unità di tecnologia dell'informazione; e
(h) Unità socioeconomica.
(4) Un funzionario di livello direttore o vice segretario dirige l'unità amministrativa e finanziaria della divisione e assistito da un sottosegretario.
(5) La divisione, tra l'altro:
(a) Fornire supporto tecnico, scientifico e amministrativo al comitato scientifico e al comitato di valutazione dei rischi;
(b) amministrare le procedure relative alla notifica e alla registrazione;
(c) Preparare e mantenere un database di informazioni;
(d) diffondere le informazioni al pubblico;
(e) Garantire l'applicazione di queste Regole;
(f) valutare le notifiche e le registrazioni e formulare raccomandazioni, in collaborazione con il comitato scientifico e il comitato di valutazione dei rischi, sull'accuratezza dei dati presentati e per identificare le sostanze che richiedono la registrazione, l'autorizzazione per l'uso limitato e il divieto di utilizzo; e
(g) Garantire che le decisioni prese sulle Sostanze siano condivise con il Notificatore o il Registrante.
5. Divisione normativa chimica
Capitolo III. Notifica, registrazione e limitazioni d'uso
6. Collocazione nel territorio indiano
(1) Nessuno può collocare nel territorio indiano alcuna sostanza, miscela o articolo a meno che non rispetti queste regole.
(2) Un'entità straniera che desidera collocare una sostanza, una miscela o un articolo nel territorio indiano può nominare un rappresentante autorizzato, che deve essere un cittadino indiano o un'entità registrata in India con sufficiente esperienza nella gestione pratica delle sostanze e con una media netta minima vale dieci volte il valore medio delle Sostanze da lui trattate durante l'ultimo anno solare / finanziario. Tale Rappresentante autorizzato sarà responsabile di agire per conto dell'entità estera per garantire il rispetto del presente Regolamento e sarà responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi ai sensi del presente Regolamento.
7. Doveri degli utenti a valle
(1) Un utente a valle non deve procurarsi sostanze, miscele, intermedi o articoli in cui sostanze o intermedi non siano stati notificati o registrati, a seconda dei casi, in conformità con queste regole.
(2) Ogni Utente a valle il cui Uso di una Sostanza Notificata non è incluso nella sua Notifica, deve notificare alla Divisione tale Uso e presentare una Scheda di Dati di Sicurezza in relazione a tale Uso in conformità con la Regola 12.
8. Notifica
(1) Il Periodo di notifica iniziale inizia dalla data che è di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Il Periodo di notifica iniziale terminerà alla data che è di 180 giorni dalla data di inizio del Periodo di notifica iniziale.
(2) Tutti i fabbricanti o importatori (o rappresentanti autorizzati che agiscono per conto di entità straniere) notificheranno alla divisione di tutte le sostanze esistenti che hanno collocato nel territorio indiano in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno in conformità con la regola 9, entro il periodo iniziale Periodo di notifica.
(3) Un produttore o importatore (o rappresentante autorizzato nel caso di un produttore straniero) dovrà notificare alla divisione qualsiasi nuova sostanza che intendono collocare nel territorio indiano, dopo la scadenza del periodo di notifica iniziale.
(4) Tutte le nuove sostanze devono essere notificate almeno 60 giorni prima della data in cui sono state collocate nel territorio indiano in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno. Qualsiasi persona che intenda collocare una sostanza esistente in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno nel territorio indiano dopo il periodo di notifica iniziale dovrà comunicarlo alla divisione nello stesso modo.
(5) Le tariffe per la notifica saranno come da Allegato XIX.
(6) Tutti i fabbricanti e gli importatori che hanno registrato una sostanza ai sensi di qualsiasi altro atto, regola o regolamento indiano attualmente in vigore, devono anche notificare la divisione in conformità con la regola 8 ad eccezione delle sottoregole 12 e 13. Tali sostanze sono esentate dalla registrazione, La valutazione e la restrizione della sicurezza chimica e le regole 10, 13 e 16 non si applicano in questi casi.
(7) Tutti i fabbricanti e gli importatori che hanno notificato una sostanza ai sensi della presente regola aggiornano le informazioni presentate ogni anno, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno civile. Tale aggiornamento dovrà essere obbligatoriamente accompagnato da tariffe come stabilito nell'Allegato XIX, se applicabile, e includere informazioni riguardanti le quantità effettive di Sostanze collocate nel territorio indiano nell'anno solare precedente. Inoltre, eventuali modifiche o aggiunte alle informazioni fornite al momento della notifica devono essere aggiornate.
(8) Al ricevimento di una Notifica, l'Unità di Chimica della Divisione effettuerà un controllo preliminare per assicurarsi che la Notifica sia completa e che sia stata pagata la tariffa prescritta. Se la notifica è incompleta, la Divisione può richiedere al Notificatore di fornire ulteriori informazioni. Il Notificatore deve soddisfare tale richiesta entro un periodo massimo di 30 giorni.
(9) Nel caso in cui il Notificatore non sia in grado di fornire tali informazioni entro 30 giorni, può richiedere alla Divisione una proroga di un massimo di 30 giorni. La Divisione può, se lo ritiene opportuno, concedere tale proroga.
(10) Se la notifica supera tale controllo preliminare, l'unità tecno-giuridica prenderà una decisione in merito a una richiesta di riservatezza, se presente.
(11) Una volta che tutte le informazioni richieste relative a una Notifica sono state sottoposte alla soddisfazione dell'Unità di Chimica, la Notifica sarà considerata accettata e la Sostanza sarà inserita nel Registro delle Sostanze Notificate. Un numero di notifica deve essere assegnato al Notificatore per tale Sostanza e un certificato di notifica nella forma stabilita nella Tabella XVIII deve essere concesso al Notificatore.
(12) Al momento della notifica di una sostanza, l'unità per la sostanza prioritaria verificherà con la divisione e il notificante la disponibilità di dati riguardanti la sostanza per scoprire se rientra nella definizione di sostanza prioritaria. Tutti i dati presentati dal Notificante a qualsiasi autorità di regolamentazione straniera in altre giurisdizioni ai fini della registrazione della stessa Sostanza devono essere accettabili per quanto possibile. L'Unità per le sostanze prioritarie valuterà tutte le sostanze notificate, di concerto con il comitato scientifico e il comitato di valutazione dei rischi, e identificherà le sostanze che rientrano nella definizione di sostanza prioritaria. Anche i dati scientifici sul peso dell'evidenza, se resi disponibili dal notificante, devono essere presi in considerazione prima di effettuare la determinazione finale su qualsiasi sostanza. Sulla base di tale valutazione, o sulla base della non disponibilità di dati, l'Unità per le sostanze prioritarie può raccomandare al Comitato direttivo l'aggiunta o la cancellazione dalla Tabella II.
(13) Il Comitato Direttivo terrà consultazioni pubbliche entro 90 giorni dal ricevimento delle raccomandazioni, prima di inoltrarle al Governo Centrale.
9. Informazioni per la notifica
(1) Una notifica da parte di un produttore o importatore o rappresentante autorizzato deve includere informazioni relative al notificante, identità della sostanza, i suoi usi, la quantità della sostanza che è o sarà collocata nel territorio indiano, la classificazione corrente e tali altre informazioni come stabilito nell'Allegato V.
(2) Tutti i notificanti sono inoltre tenuti a presentare una scheda di dati di sicurezza come richiesto dalla regola 12.
10. Registrazione
(1) Tutti i produttori, importatori e rappresentanti autorizzati (nel caso di produttori esteri) che hanno collocato o intendono collocare nel territorio indiano una sostanza elencata nella Tabella II in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno devono registrare tale sostanza entro una e semestre dalla data di inclusione della sostanza nella Tabella II.
(2) Un requisito per la registrazione delle sostanze immesse nel territorio indiano in quantità inferiori a 1 tonnellata all'anno può essere pubblicato anche nella Tabella II, sulla base delle raccomandazioni del Comitato Scientifico e della Divisione.
(3) Se le sostanze indicate nella Tabella II sono presenti negli articoli in modo tale che:
(a) Tali sostanze sono destinate a essere o possono essere rilasciate dall'Articolo in condizioni d'uso normali o prevedibili, e
(b) Tale sostanza è presente nell'articolo in quantità complessivamente superiori a 1 tonnellata per produttore o importatore all'anno; poi
il Fabbricante o Importatore di tale Articolo sarà tenuto a registrare tale Sostanza in conformità con queste Regole.
(4) La registrazione deve essere effettuata presentando un fascicolo tecnico, come stabilito nell'Allegato VII.
(5) Al ricevimento di una registrazione, l'Unità di tossicologia effettuerà un controllo preliminare per assicurarsi che la registrazione sia completa e che le tariffe prescritte siano state pagate. Se la registrazione è incompleta, la Divisione può richiedere al Registrante di fornire ulteriori informazioni per completare il Dossier entro 60 giorni. Per le sostanze già registrate presso qualsiasi autorità di regolamentazione straniera in altre giurisdizioni, i dati presentati sulla stessa sostanza a tale autorità di regolamentazione ai fini della registrazione devono essere accettabili per quanto possibile.
(6) L'unità tecno-giuridica prenderà una decisione su eventuali richieste di riservatezza.
(7) Una volta che tutte le informazioni richieste relative a una registrazione sono state sottoposte alla soddisfazione dell'Unità di tossicologia, la registrazione sarà considerata accettata, un numero di registrazione sarà assegnato al Registrante di tale sostanza e un certificato di registrazione nella forma stabilita in Anche l'Allegato XVIII sarà concesso al Registrante.
(8) Tutti i fabbricanti, importatori o rappresentanti autorizzati che hanno registrato una sostanza devono aggiornare il fascicolo tecnico e altri dati presentati con la registrazione (se presenti) per riflettere qualsiasi modifica o revisione nelle informazioni presentate che influisce sulla gestione dei pericoli e dei rischi, non successivamente di 60 giorni dopo che il produttore, l'importatore o i rappresentanti autorizzati è venuto a conoscenza di tale modifica o revisione.
(9) Le tariffe per la registrazione saranno come da Allegato XIX.
(10) Qualsiasi produttore, importatore o rappresentante autorizzato che abbia il dovere di registrare una sostanza, può concludere un accordo con altri produttori, importatori o rappresentanti autorizzati della stessa sostanza e registrare congiuntamente tale sostanza:
A condizione, tuttavia, che tale Registrazione congiunta sia conforme a tutti gli obblighi applicabili a una Registrazione individuale ai sensi del presente Regolamento.
11. Intermedi
(1) Produttori, importatori o rappresentanti autorizzati che trasportano o immagazzinano o trasporteranno o immagazzineranno Intermedi nel territorio dell'India devono rispettare i requisiti di notifica e registrazione come stabilito nella presente regola. Gli intermedi prodotti in situ che non sono isolati ma consumati nello stesso processo sono esentati dalla notifica e dalla registrazione.
(2) Tutti gli Intermedi, che sono anche Sostanze incluse nella Tabella II, e sono immagazzinati in una struttura (per il consumo in situ o altro) devono essere registrati in conformità con la regola 10 di queste Regole.
(3) Gli intermedi trasportati che sono sostanze incluse nella Tabella II, devono essere registrati come in:
(a) la registrazione degli intermedi trasportati o da trasportare in quantità fino a 1000 tonnellate all'anno deve contenere solo i dettagli riguardanti le proprietà fisiche e chimiche nel fascicolo tecnico, e
(b) la registrazione degli intermedi trasportati o da trasportare in quantità superiori a 1000 tonnellate all'anno deve contenere tutte le informazioni richieste nel fascicolo tecnico e nella relazione sulla sicurezza chimica.
(4) Gli intermedi non inclusi nella Tabella II devono essere notificati, ma sono esentati dai requisiti di registrazione in base a queste regole.
12. Scheda di dati di sicurezza
(1) Tutti i notificanti di una sostanza o di un intermedio elencati nella Tabella II o di una sostanza chimica pericolosa sono tenuti a mantenere e presentare una scheda di dati di sicurezza aggiornata nel formato stabilito nella Tabella IX e a condividere tale scheda di dati di sicurezza con il Utente a valle della sostanza.
(2) Tutti gli importatori o fabbricanti di un articolo, dove una sostanza o un intermedio elencato nella Tabella II è presente in tale articolo al di sopra di una concentrazione dell'1.0% peso in peso (p / p), devono mantenere e presentare un data Scheda di dati di sicurezza nel formato stabilito nella Tabella IX e condividere tale Scheda di dati di sicurezza con l'utilizzatore dell'articolo.
(3) Qualsiasi dichiarante a cui è richiesto, ai sensi della regola 13, di eseguire una valutazione della sicurezza chimica per una sostanza inclusa nella tabella II deve garantire che le informazioni nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con le informazioni nella relazione sulla sicurezza chimica.
(4) Tutti gli utenti a valle di una sostanza raccomandano eventuali aggiunte alla scheda di dati di sicurezza sulla base del loro uso della sostanza.
(5) Tutti i notificanti e gli utenti a valle aggiornano la scheda di dati di sicurezza quando sono disponibili nuove informazioni sui pericoli o che possono influire sulla gestione del rischio.
13. Valutazione della sicurezza chimica
(1) I fabbricanti o gli importatori (o rappresentanti autorizzati nel caso di fabbricanti stranieri) che collocano le sostanze elencate nella Tabella II nel territorio indiano in quantità superiori a 10 tonnellate all'anno devono eseguire una valutazione della sicurezza chimica e presentare una relazione sulla sicurezza chimica nel formato prescritto nell'Allegato VIII al momento della Notifica o della Registrazione.
(2) I fabbricanti o gli importatori (o rappresentanti autorizzati nel caso di fabbricanti esteri) che collocano le sostanze elencate nella Tabella II nel territorio indiano in quantità inferiori o uguali a 10 tonnellate ma superiori a 1 tonnellata all'anno devono presentare uno scenario di esposizione al ora della registrazione.
14. Diffusione delle informazioni
(1) La piattaforma digitale interattiva istituita dalla Divisione per il funzionamento del presente Regolamento includerà, fatta salva la Regola 17, un portale informativo per diffondere, tra l'altro, le seguenti informazioni al pubblico in generale:
(a) informazioni relative a sostanze notificate e registrate, loro usi e classificazione;
(b) informazioni relative alle scadenze;
(c) procedure operative standard e guida tecnica su notifica, registrazione, valutazione della sicurezza chimica e valutazione; e
(d) Modelli per fornire informazioni per la notifica e la registrazione.
(2) Il Portale inoltre, fatta salva la regola 17:
(a) contenere Avvisi e altre comunicazioni della Divisione a Notificanti e Registranti, soggetti agli obblighi di riservatezza di cui alla Regola 17; e
(b) Disporre di disposizioni per il deposito elettronico dei ricorsi.
15. Valutazione del fascicolo
(1) Le unità di chimica e tossicologia della divisione valuteranno il fascicolo tecnico entro un anno dalla sua presentazione.
(2) Se le Unità di chimica e tossicologia rilevano che il fascicolo tecnico contiene informazioni incomplete, devono richiedere al dichiarante di fornire le stesse, compresi eventuali dati di test aggiuntivi entro 120 giorni dalla data di comunicazione.
(3) Nel caso in cui il Registrant non sia in grado di fornire tali informazioni entro il termine prescritto, può richiedere alla Divisione una proroga di un massimo di 90 giorni. La Divisione può, se lo ritiene opportuno, concedere tale proroga.
(4) Se il dichiarante non è in grado di fornire le informazioni richieste entro il termine, la registrazione della sostanza sarà sospesa. Se la registrazione della sostanza rimane sospesa, il dichiarante non potrà collocare la sostanza nel territorio indiano.
(5) Dopo la presentazione delle informazioni in sospeso alla soddisfazione della Divisione, la sospensione ai sensi della sottoregola (4) sarà ritirata.
16. Valutazione e restrizione
(1) L'Unità Sostanza prioritaria della Divisione valuterà i dati disponibili per valutare se la sostanza registrata rappresenta un rischio inaccettabile per la sicurezza umana o l'ambiente durante vari usi in India. Per tale valutazione complessiva del rischio, per quanto possibile, devono essere adottati approcci basati sul rischio, tra cui l'identificazione del pericolo, la caratterizzazione del pericolo, la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio (probabilità di accadimento di effetti avversi noti e potenziali).
(2) Se l'Unità Sostanza Prioritaria è del parere che il rischio posto dall'uso della Sostanza Registrata sia sostanziale, può proporre di Limitare l'uso di tale Sostanza o Proibire tale Sostanza. Tale proposta deve essere presentata al comitato di valutazione dei rischi per il suo consenso sulla base della valutazione dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di alternative adeguate. L'unità per le sostanze prioritarie può, sulla base della sua valutazione, raccomandare anche al comitato di valutazione dei rischi di aggiungere o eliminare una voce dagli elenchi X, XI o XII.
(3) Dopo aver apportato modifiche, se del caso, suggerite dal Comitato di Valutazione del Rischio, una Sostanza può essere raccomandata per Restrizioni o Divieto al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo terrà consultazioni pubbliche entro 90 giorni dal ricevimento delle raccomandazioni, prima di inoltrarle al Governo Centrale.
(4) Una volta notificata una restrizione su una sostanza prioritaria, una richiesta di autorizzazione per l'uso di una sostanza soggetta a restrizioni può essere presentata da un produttore, importatore o rappresentante autorizzato alla divisione insieme alle tariffe come previsto nella Tabella XIX. Tale richiesta deve essere analizzata dall'Unità Sostanze prioritarie, per determinare se tale sostanza soggetta a restrizioni è essenziale per il funzionamento di un processo industriale o per la ricerca e lo sviluppo scientifici e una raccomandazione in merito a tale autorizzazione deve essere presentata al comitato di valutazione dei rischi. Con il concorso del Comitato di Valutazione dei Rischi, tale autorizzazione può essere concessa.
(5) La Divisione può concedere l'autorizzazione per l'uso autorizzato di sostanze soggette a restrizioni ai sensi della sottoregola (4) per un periodo iniziale non superiore a 4 anni. La Divisione può estendere ulteriormente tale autorizzazione per un periodo massimo aggiuntivo di 4 anni su nuova domanda da parte del Registrante.
(6) Le presenti Regole non pregiudicano alcuna restrizione, divieto o regolamento sull'uso di qualsiasi Sostanza previsto da qualsiasi altro decreto, al momento in vigore.
17. Riservatezza
(1) Un Notificatore o Registrante può richiedere che segreti commerciali, informazioni commerciali proprietarie e altri dati e informazioni relativi alla proprietà intellettuale condivisi dal Notificante o dal Registrante siano mantenuti riservati e non siano divulgati pubblicamente.
(2) I produttori esteri di qualsiasi sostanza, sostanza intermedia, miscela o articolo possono presentare una richiesta di riservatezza tramite i loro rappresentanti autorizzati.
(3) Una richiesta di riservatezza dovrebbe essere accompagnata da tariffe come previsto nella Tabella XIX e da una motivazione che identifichi chiaramente:
a) quali informazioni devono essere mantenute riservate; e
b) i motivi per cui tali informazioni dovrebbero essere mantenute riservate.
(4) La richiesta di riservatezza sarà sottoposta alla Divisione e quest'ultima deciderà in modo definitivo se tale richiesta di riservatezza può essere accolta. La Divisione può richiedere al Notificatore o al Registrante di fornire documenti o informazioni per determinare la validità della richiesta di riservatezza se lo ritiene opportuno.
(5) Le informazioni oi dati rispetto ai quali è stata presentata la richiesta di riservatezza saranno mantenuti riservati e non divulgati pubblicamente fino al momento in cui l'Unità tecno-giuridica non avrà preso una decisione definitiva sulla validità di tale richiesta.
(6) Se è stata concessa una richiesta di riservatezza in relazione a determinate informazioni, i membri della divisione, del comitato scientifico, del comitato di valutazione dei rischi e del comitato direttivo che hanno accesso a tali informazioni manterranno tali informazioni riservate anche dopo la scadenza del il loro termine.
(7) Una richiesta di riservatezza non può essere presentata per la classificazione delle sostanze e le sintesi "endpoint" presentate durante la notifica o la registrazione.
(8) Laddove, ai fini della valutazione delle Notifiche e delle Registrazioni, la Divisione divulga tali informazioni a un'altra persona, tale persona non utilizzerà né divulgherà tali informazioni.
18. Metodi di prova
(1) Quando i dichiaranti devono eseguire test ai fini della registrazione, i dichiaranti devono conformarsi alla metodologia / protocollo di test stabiliti nelle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le prove di sostanze chimiche . Qualora le linee guida prevedano opzioni diverse per qualsiasi test, ciascuna delle opzioni può essere adottata con il concorso del Comitato di Valutazione dei Rischi. I test devono essere eseguiti presso laboratori accreditati NABL o certificati GLP.
(2) Per evitare test ripetuti, i dati di test esistenti devono essere considerati prima di richiedere un nuovo test. Dovrebbe essere compiuto ogni sforzo per ricavare i dati richiesti utilizzando metodi alternativi raccomandati dall'OCSE. Il Registrant deve proporre una strategia di test e farla approvare dalla Divisione prima di condurre qualsiasi nuovo test. I test sugli animali vertebrati devono essere effettuati solo come ultima risorsa.
19. Ricorsi
(1) Qualsiasi persona lesa da una decisione della Divisione può preferire un ricorso al Comitato Direttivo.
(2) Un ricorso può essere presentato solo per iscritto entro 90 giorni dalla notifica della decisione della Divisione. Il ricorso deve esporre i motivi.
(3) Il Comitato Direttivo deve decidere il ricorso entro 60 giorni dalla data in cui è stato presentato il ricorso.
(4) La tariffa per la presentazione di un ricorso è come da Allegato XIX.
Capitolo IV. Sicurezza e preparazione agli incidenti
20. Doveri delle autorità
L'Autorità interessata, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, svolge i compiti specificati nella colonna 3 dell'Allegato III del presente Regolamento.
21. Trasporto di prodotti chimici pericolosi
(1) Quando un occupante o qualsiasi persona desidera trasportare una sostanza chimica pericolosa, deve garantire che il veicolo utilizzato per il trasporto sia adeguatamente etichettato in conformità con l'ottava revisione dell'UN-GHS della classificazione e che la tecnologia abbia consentito i sistemi di tracciamento e comunicazione come prescritto dalla Divisione.
(2) Il trasporto di sostanze chimiche pericolose deve essere conforme alle disposizioni di queste regole e alle regole stabilite dal governo centrale ai sensi della legge sui veicoli a motore del 1988 e alle linee guida emanate di volta in volta dalla Divisione a questo riguardo. (3) In caso di trasporto di sostanze chimiche pericolose in un altro Stato, l'occupante o la persona dovrà darne preventiva comunicazione al Comitato statale per il controllo dell'inquinamento dello Stato in cui tali sostanze chimiche pericolose vengono trasportate. (4) In caso di transito di sostanze chimiche pericolose attraverso uno Stato diverso dagli Stati di origine e di destinazione, l'occupante o la persona deve darne preventiva comunicazione al Comitato di controllo dell'inquinamento dello Stato interessato degli Stati di transito.
22. Presentazione di informazioni relative all'attività industriale e al rapporto sulla sicurezza del sito
(1) Un occupante che ha il controllo di un'attività industriale in cui viene manipolata una sostanza chimica pericolosa e tale attività industriale non è coperta dalla sottoregola (2) di seguito o dalla regola 24, deve fornire prove all'autorità interessata per dimostrare che ha
(a) identificato i pericoli di incidenti chimici; e
b) ha adottato misure adeguate per (i) prevenire gli incidenti chimici e limitarne le conseguenze in termini di impatto sulle persone e sull'ambiente; e (ii) fornire alle persone che lavorano nel sito informazioni, addestramento e attrezzature, inclusi gli antidoti necessari per garantire la loro sicurezza. Tale prova dovrà essere fornita entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, se successivo. L'occupante dovrà ottenere il riconoscimento dall'Autorità interessata entro 60 giorni dalla presentazione, in mancanza del quale non potrà continuare l'attività.
(2) Le seguenti attività industriali dovranno essere notificate dall'occupante e approvate in conformità con questa regola
(a) un'attività industriale in cui è coinvolta una quantità di sostanza chimica pericolosa elencata nella colonna 2 della Tabella XII che è uguale o superiore alla quantità soglia specificata nella voce per quella sostanza chimica pericolosa nella colonna 3 della Tabella XII;
(b) stoccaggio isolato in cui è coinvolta una quantità di una sostanza chimica pericolosa elencata nella colonna 2 della Tabella XI che è uguale o superiore alla quantità soglia specificata nella voce per quella sostanza chimica pericolosa nella colonna 3 della Tabella XI.
(3) Un occupante non deve intraprendere alcuna nuova attività industriale a meno che non gli sia stata concessa un'approvazione dall'autorità interessata per intraprendere tale attività e abbia presentato un rapporto per la notifica nel formato stabilito nella Parte I e il rapporto sulla sicurezza del sito nel formato stabilito nella Parte II dell'Allegato XIV, almeno 90 giorni prima dell'inizio di tale attività o prima di un periodo di tempo più breve stabilito dall'Autorità interessata.
(4) L'Autorità interessata dovrà,
(a) entro 90 giorni dalla data di ricevimento del rapporto, approvare il rapporto presentato o in considerazione del rapporto se l'Autorità interessata è del parere che vi sia o sia stata una violazione delle disposizioni della Legge o delle Regole, emettere un avviso di miglioramento all'occupante; e
(b) inoltrare immediatamente alla Divisione copie di tali rapporti e approvazioni, nonché eventuali avvisi di miglioramento.
(5) L'Unità per la sicurezza chimica e gli incidenti della Divisione deve, di volta in volta, coordinare e garantire che tutti i rapporti, le approvazioni e gli avvisi di miglioramento presentati alle Autorità interessate ai sensi del presente Regolamento siano condivisi con la Divisione.
(6) La Divisione può fornire raccomandazioni all'Autorità interessata in relazione a qualsiasi rapporto, approvazione o avviso di miglioramento dopo aver esaminato il rapporto che le è stato trasmesso.
23. Disposizioni transitorie
Dove-
(a) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, un occupante ha il controllo di un'attività industriale esistente che deve essere notificata e approvata ai sensi della regola 22 (2); o
(b) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti Regole, un Occupante inizia una nuova attività industriale che deve essere notificata e approvata ai sensi della regola 22 (2),
può continuare o iniziare tale attività industriale:
A condizione di presentare all'Autorità Interessata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, un rapporto per notifica di cui alla Parte I e un Rapporto sulla Sicurezza del Sito di cui alla Parte II dell'Allegato XIV.
24. Rapporti di audit sulla sicurezza
(1) L'occupante di un'installazione a rischio di incidenti rilevanti che coinvolge quantità di sostanze chimiche pericolose che superano la quantità limite della colonna 4 degli elenchi XI o XII deve effettuare un audit di sicurezza indipendente dell'attività industriale da parte di un'agenzia esperta accreditata incaricata dal comitato direttivo, almeno una volta ogni 2 anni. L'occupante deve presentare almeno un rapporto di verifica della sicurezza entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(2) L'occupante deve inviare una copia della relazione del revisore insieme ai suoi commenti all'Autorità interessata entro 30 giorni dal completamento di tale verifica. L'Autorità interessata inoltrerà una copia della relazione del revisore alla Divisione.
(3) Se un occupante sta conducendo un audit di sicurezza durante il periodo di cui sopra per un sito ai sensi di qualsiasi altra legge attualmente in vigore, il requisito di condurre un audit di sicurezza deve essere considerato soddisfatto e l'occupante deve presentare la sicurezza Rapporto di verifica di tale verifica all'Autorità interessata.
(4) L'Autorità interessata può, se lo ritiene opportuno, emettere un avviso di miglioramento entro 45 giorni dalla presentazione del Rapporto di verifica della sicurezza presentato ai sensi della presente Regola.
(5) Il comitato direttivo può dirigere l'audit di sicurezza di qualsiasi settore, a caso o al ricevimento di un reclamo specifico.
25. Revisione e aggiornamento delle relazioni presentate ai sensi degli articoli 22 e 24
(1) Quando un occupante apporta qualsiasi modifica a un'attività industriale che potrebbe influenzare materialmente i dettagli nei rapporti presentati secondo la Parte I dell'Allegato XIV, o il Rapporto sulla sicurezza del sito o il Rapporto di verifica della sicurezza, deve redigere un nuovo rapporto tenendo conto tenere conto di tali modifiche e presentare tale relazione rivista all'Autorità interessata, entro e non oltre 30 giorni dall'effettuazione di tali modifiche.
(2) Laddove l'occupante abbia redatto un Rapporto sulla sicurezza del sito come previsto nella Parte II dell'Allegato XIV in conformità con la Regola 22 e la sottoregola (1) di questa Regola e tale Attività industriale è continuata, l'occupante dovrà entro tre anni dal data dell'ultimo rapporto, redigere un ulteriore rapporto che riguarderà in particolare le nuove conoscenze tecniche che hanno influenzato i particolari del rapporto precedente relativo alla valutazione della sicurezza e dei pericoli e presenterà il Rapporto sulla sicurezza del sito aggiornato all'Autorità interessata.
(3) Se un occupante ha inviato un rapporto sulla sicurezza del sito e il rapporto di verifica della sicurezza relativo a un'attività industriale all'autorità interessata, tale autorità può richiedere all'occupante di fornire ulteriori informazioni e l'occupante deve inviare tali informazioni aggiuntive entro 90 giorni.
26. Trasmissione del rapporto di audit sulla sicurezza alla Divisione
Un'autorità interessata pertinente invierà prontamente alla Divisione una copia di ogni Rapporto di verifica della sicurezza, presentato da un occupante ai sensi della Regola 24.
27. Importazione di sostanze prioritarie o sostanze chimiche pericolose
(1) Una volta completati i requisiti di registrazione e notifica pertinenti, un importatore di sostanze elencate nella Tabella II o di sostanze chimiche pericolose in India deve presentare all'Autorità interessata, almeno 15 giorni prima dell'importazione di tale sostanza, in quantità superiori al più basso di 1 tonnellata, la quantità specificata nella colonna 3 dell'Allegato XII e nella colonna 3 dell'Allegato XI, informazioni relative a-
a) il nome e l'indirizzo della persona che riceve la partita in India;
b) il porto di entrata in India;
c) modo di trasporto dal paese esportatore all'India;
(d) nome e quantità di sostanze prioritarie o sostanze chimiche pericolose importate; e
(e) tutte le informazioni pertinenti sulla sicurezza del prodotto, compresa la scheda di dati di sicurezza.
(2) Se l'Autorità interessata teme che la sostanza importata possa causare un incidente chimico grave, può ordinare all'importatore di adottare le misure di sicurezza che ritiene appropriate.
(3) L'autorità interessata garantisce che l'importatore adotti le misure appropriate per quanto riguarda la manipolazione sicura delle sostanze prioritarie o dei prodotti chimici pericolosi durante lo scarico della partita all'interno dei locali portuali.
(4) Se l'autorità interessata è del parere che la sostanza non debba essere importata per motivi di sicurezza o ambientali, l'autorità interessata può interrompere tali importazioni e informare il presidente, il consiglio centrale delle imposte indirette e delle dogane o una persona competente ai sensi lui per fermare tale importazione. In tal caso, l'Autorità interessata fornirà le informazioni pertinenti relative a tali Importazioni bloccate nella Divisione.
(5) In caso di positiva conformità alle regole da (1) a (3), un riconoscimento contenente, tra l'altro, il nome dell'importatore, il nome e il numero di notifica (se applicabile) delle sostanze prioritarie o dei prodotti chimici pericolosi, quantità da importare , il nome del porto e la data della probabile spedizione devono essere immediatamente rilasciati. Il presidente, il consiglio centrale delle imposte indirette e delle dogane o la persona competente sotto di lui non sdoganerà alcuna spedizione di sostanze prioritarie o sostanze chimiche pericolose senza tale riconoscimento.
(6) Tutte le persone che importano sostanze prioritarie o sostanze chimiche pericolose devono conservare registrazioni delle sostanze prioritarie o delle sostanze chimiche pericolose importate. I registri così conservati devono essere aperti per l'ispezione da parte dell'Autorità interessata o di qualsiasi Persona competente. L'importatore delle sostanze prioritarie o dei prodotti chimici pericolosi di una persona che lavora per suo conto deve garantire che il trasporto dal porto di entrata alla destinazione finale sia conforme alla regola 21.
28. Compiti dell'Unità Sicurezza Chimica e Infortuni
(1) L'unità Sicurezza chimica e incidenti:
(a) Istituire una sala di controllo funzionale nel luogo che ritenga opportuno per coordinare la condivisione delle informazioni e la comunicazione in risposta agli incidenti chimici;
(b) Istituire un sistema di rete di informazioni con le sale di controllo statali e distrettuali;
(c) Pubblicare un elenco di installazioni a rischio di incidenti rilevanti;
(d) pubblicare un elenco dei principali incidenti chimici;
(e) adottare misure per sensibilizzare il pubblico al fine di prevenire gli incidenti chimici;
(f) Fornire informazioni sui metodi e le tecniche per il contenimento, la mitigazione e la pulizia dei prodotti chimici pericolosi;
(g) Fornire assistenza per il monitoraggio sul campo di fuoriuscite e qualsiasi rilascio nell'ambiente e fornire indicazioni a livello di campo con furgoni mobili di risposta alle emergenze, equipaggiamento di protezione, personale addestrato per affrontare incidenti che coinvolgono sostanze chimiche pericolose;
(h) Aiutare a prevedere il modello di dispersione delle sostanze chimiche coinvolte e a sensibilizzare l'opinione pubblica che potrebbe essere interessata; e
(i) Compilare e pubblicare informazioni sugli incidenti chimici.
(2) L'unità Infortuni chimici si coordina e fornisce supporto tecnico a:
(a) il Comitato Esecutivo Nazionale costituito ai sensi del Disaster Management Act, 2005 nel trattare tutte le questioni relative ai disastri chimici e nella gestione degli incidenti chimici maggiori;
(b) il Comitato esecutivo statale costituito ai sensi del Disaster Management Act, 2005 nella gestione degli incidenti chimici a livello di Stato o di territorio dell'Unione; e
(c) l'autorità distrettuale per la gestione dei disastri costituita ai sensi del Disaster Management Act, 2005, nella gestione degli incidenti chimici a livello distrettuale.
29. Preparazione del piano di emergenza in loco da parte dell'occupante
(1) Un occupante di un'installazione a rischio grave deve preparare e presentare un Piano di emergenza in loco aggiornato all'Autorità interessata, specificando in dettaglio, secondo la Parte III dell'Allegato XIV, come saranno trattati gli incidenti chimici rilevanti sul Sito del Attività industriale. Tale Piano di emergenza in loco deve includere il nome della persona responsabile della sicurezza in loco ei nomi di coloro che sono autorizzati ad agire in caso di emergenza. L'occupante deve garantire che ogni persona sul sito che è interessata dal piano sia informata delle disposizioni pertinenti del piano di emergenza in loco.
(2) L'occupante deve garantire che il piano di emergenza in loco sia aggiornato in caso di qualsiasi modifica dell'attività industriale. Le persone interessate e menzionate al punto (1) devono essere informate in merito al Piano di emergenza in loco aggiornato.
(3) L'occupante deve preparare e presentare il Piano di emergenza in loco richiesto dalla sottoregola (1),
(a) in caso di Attività Industriale Esistente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento; e
(b) in caso di Nuova Attività Industriale, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
(4) L'occupante deve garantire che una simulazione di esercitazione del Piano di emergenza in loco sia condotta almeno una volta ogni 180 giorni e presentare un rapporto dettagliato su tale simulazione di esercitazione all'Autorità interessata entro 7 giorni da tale esercitazione.
30. Preparazione del piano di emergenza fuori sito
(1) Per ogni installazione a rischio di incidente rilevante, le autorità interessate devono preparare e mantenere aggiornato un adeguato piano di emergenza esterno al sito, contenente i dettagli specificati nella Tabella XV e dettagliare le modalità di emergenza relative a un possibile incidente chimico rilevante in quel sito sarà affrontato. Nel preparare il Piano di emergenza fuori sito, le Autorità interessate consulteranno un occupante, l'addetto alla riscossione distrettuale e tutte le altre persone che riterranno necessarie e lo faranno approvare dall'Autorità distrettuale per la gestione dei disastri.
(2) Al fine di consentire all'autorità interessata di preparare il piano di emergenza fuori sito, l'occupante deve fornire all'Autorità interessata le informazioni relative all'attività industriale sotto il suo controllo che l'Autorità interessata può richiedere, inclusa la natura, la portata e probabili effetti fuori sede di possibili incidenti chimici rilevanti.
(3) L'autorità interessata deve preparare un piano di emergenza esterno al sito
(a) in caso di Attività Industriale Esistente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento; e
(b) nel caso di una nuova attività industriale, entro 90 giorni dall'inizio dell'attività industriale.
(4) L'Autorità interessata deve garantire che almeno una volta in un anno civile venga condotta una simulazione di esercitazione del Piano di emergenza esterno al sito.
31. Notifica di incidenti chimici
(1) Qualora un incidente chimico (compreso un incidente chimico grave ai fini della presente regola) si verifichi sul sito o fuori dal sito, l'occupante deve notificare e presentare un rapporto sull'incidente chimico all'autorità interessata, come applicabile in il formato stabilito nell'Allegato XVI. L'occupante informerà anche l'Unità Incidenti Chimici della Divisione.
(2) Questo requisito di notifica deve essere rispettato entro 24 ore dal verificarsi dell'incidente chimico e il rapporto sull'incidente chimico deve essere presentato entro 72 ore dall'incidente.
(3) L'Autorità interessata che riceve un rapporto sull'incidente chimico deve intraprendere un'analisi completa dell'incidente chimico e presentare un rapporto di analisi entro 30 giorni dal ricevimento della notifica dell'incidente chimico alla Divisione.
(4) L'occupante deve presentare all'Autorità interessata un rapporto di tutte le misure prese o da intraprendere per prevenire il ripetersi dell'incidente entro 180 giorni dalla data dell'incidente chimico.
(5) L'Unità Infortuni Chimici informa per iscritto l'occupante di ogni lacuna che, a suo parere, necessita di essere rettificata per evitare incidenti rilevanti. L'Unità Infortuni Chimici della Divisione compilerà le informazioni relative a tutti gli Incidenti Chimici che si verificano in un anno solare e presenterà una copia delle informazioni al Comitato Direttivo.
(6) L'occupante di tutte le installazioni a rischio di incidenti rilevanti nelle sacche industriali di un distretto aiuterà, assisterà e faciliterà il funzionamento dell'Autorità interessata e dell'Unità Incidenti Chimici della Divisione.
32. Informazioni da fornire alle persone che possono essere colpite da un incidente chimico grave
(1) L'occupante deve adottare le misure appropriate per informare le persone al di fuori del sito, direttamente o tramite l'autorità interessata, che potrebbero trovarsi in un'area che potrebbe essere interessata da un incidente chimico grave su:
a) la natura del pericolo di incidente chimico grave; e
(b) le misure di sicurezza e le cose da fare e da non fare che dovrebbero essere adottate in caso di incidente chimico grave.
(2) L'occupante deve prendere le misure richieste dalla sottoregola (1) per informare le persone su un'attività industriale, prima che tale attività sia iniziata, tranne nel caso di un'attività industriale esistente, nel qual caso l'occupante deve rispettare le requisiti della sottoregola (1) entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
Capitolo V. Etichettatura e imballaggio
33. Requisiti di etichettatura
(1) Un produttore, importatore o utente a valle deve garantire che tutte le sostanze prioritarie, i prodotti chimici pericolosi e le miscele contenenti più del 10% (p / p) di qualsiasi sostanza prioritaria o sostanza chimica pericolosa, che collocano nel territorio indiano rechino le etichette come da Programma XVII letto con questa regola e sono confezionati in conformità con la regola 34, prima di essere collocati nel territorio indiano.
(2) Un produttore, importatore o utente a valle deve garantire che tutti gli identificatori del prodotto, le indicazioni di pericolo e i pittogrammi, le avvertenze e i consigli di prudenza utilizzati nelle etichette delle sostanze prioritarie che collocano nel territorio indiano siano conformi all'ottava revisione del il sistema globale armonizzato di classificazione delle Nazioni Unite.
(3) I fabbricanti, gli importatori o gli utenti a valle devono garantire che le dichiarazioni non coerenti con la classificazione di quella sostanza prioritaria o sostanza chimica pericolosa non compaiano sull'etichetta o sull'imballaggio di quella sostanza.
(4) I fabbricanti, gli importatori e gli utenti a valle appongono saldamente le etichette su una o più superfici dell'imballaggio contenente la sostanza prioritaria che deve essere leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è appoggiato normalmente.
(5) Gli elementi dell'etichetta nella Tabella XVII devono essere contrassegnati in modo chiaro e indelebile. Devono risaltare chiaramente dallo sfondo ed essere di dimensioni e spaziatura tali da essere facilmente leggibili.
(6) Non è richiesta un'etichetta quando gli elementi dell'etichetta nella Tabella XVII sono chiaramente indicati sull'imballaggio stesso.
(7) L'etichetta deve essere in inglese e hindi.
34. Requisiti di imballaggio
Un produttore, importatore o utente a valle deve garantire che l'imballaggio contenente una sostanza prioritaria o una sostanza chimica pericolosa o una miscela contenente più del 10% (p / p) di questi, soddisfi i seguenti requisiti:
a) l'imballaggio deve essere progettato e costruito in modo che il suo contenuto non possa fuoriuscire, salvo nei casi in cui possono essere richiesti dispositivi di sicurezza più specifici;
b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e le chiusure non devono essere suscettibili di danneggiamento a causa del contenuto, né possono formare composti pericolosi con il contenuto;
c) l'imballaggio e le chiusure devono essere robusti e solidi dappertutto per garantire che non si allentino e che soddisferanno in sicurezza le normali sollecitazioni e sollecitazioni della manipolazione;
d) l'imballaggio munito di dispositivi di fissaggio sostituibili deve essere progettato in modo da poter essere richiuso più volte senza che il contenuto fuoriesca; e
e) se fornito al pubblico, non deve avere una forma o un disegno tale da indurre in errore i consumatori.
Capitolo VI. Varie
35. Sanzioni
(1) Qualsiasi violazione di queste Regole, tra cui in particolare:
(a) Mancata notifica o registrazione di una sostanza o di un intermedio entro i periodi di tempo stabiliti;
(b) Fornitura di informazioni false al momento della notifica o della registrazione;
(c) Approvvigionamento di sostanze, miscele, intermedi o articoli da parte di utenti a valle che non sono stati notificati o registrati; o
(d) etichettare o imballare le sostanze prioritarie in violazione di queste regole,
sarà soggetto a multe come stabilito nell'Allegato XIX per ogni giorno di continua contravvenzione.
(2) Se l'Autorità interessata ritiene che una persona abbia violato le disposizioni del Capitolo IV del presente Regolamento, dovrà notificare a tale Persona un ―avviso‖ richiedendo a tale persona di pagare le multe come stabilito nell'Allegato XIX per ciascuna giorno della violazione e per rimediare alla violazione o, a seconda dei casi, le questioni che la provocano entro un periodo che può essere le questioni che la causano entro 45 giorni.
(3) Un ―avviso‖ servito in base alla sottoregola (2) deve specificare chiaramente le misure che l'occupante deve prendere per porre rimedio a dette contravvenzioni.
36. Applicazione
(1) L'Autorità interessata deve, da sola o tramite Persone Competenti, effettuare di volta in volta ispezioni sulle attività di Fabbricanti, Importatori, Rappresentanti Autorizzati e Utenti a valle al fine di garantire la conformità con i Capitolo III e V del presente Regolamento e anche imporre e riscuotere sanzioni pecuniarie ai sensi della Regola 35.
(2) L'Autorità interessata identificata nell'Allegato III per ciascuna delle disposizioni del Capitolo IV, sarà anche responsabile, da sola o tramite Persone Competenti, dell'applicazione della rispettiva disposizione di cui al Capitolo IV e imporrà e riscuote anche sanzioni pecuniarie. come da Regola 35.
37. Risparmio
Il presente Regolamento non pregiudica qualsiasi altra legge o qualsiasi altro requisito di registrazione o notifica emesso dal governo centrale al momento in vigore.